Statuto
E' costituito un consorzio denominato "MEDIOCOM LIGURIA – Consorzio regionale
ligure per la garanzia di finanziamenti a medio termine al commercio".
Il Consorzio si qualifica ed opera come “confidi”, ai sensi dell’art. 13 del
D.L. 30/09/2003 n. 269 convertito, con modifiche, nella Legge 24/11/2003 n.
326., in relazione allo svolgimento dell’attività meglio precisata ai successivi
articoli 3 e 4.
Il Consorzio si qualifica ed opera come Consorzio ad attività esterna, a norma
degli articoli da
Il Consorzio non ha scopo di lucro.
Art. 2 – Sede.
La sede del Consorzio è in Genova, presso
Per esigenze organizzative il Consiglio Direttivo potrà istituire uffici
secondari nel restante territorio della Liguria.
Art. 3 –
Scopi.
Il Consorzio è costituito con lo scopo di assistere le piccole e medie imprese
consorziate nel reperimento delle risorse finanziarie necessarie a favorirne lo
sviluppo e la competitività, attraverso l’accesso al credito erogato da banche e
da altri intermediari finanziari, il ricorso al mercato finanziario, il
reperimento di capitale di rischio professionale ed ogni altro strumento
finanziario offerto dal mercato.
Art. 4 -
Attività volta al perseguimento degli scopi.
Il Consorzio perseguirà lo scopo di cui al comma precedente svolgendo
esclusivamente una attività di prestazione di garanzia collettiva dei fidi
nell'interesse delle piccole e medie imprese consorziate, qualificandosi come
confidi ai sensi della normativa vigente in materia.
Il Consorzio potrà inoltre prestare i servizi connessi e strumentali
all’attività di prestazione di garanzia collettiva dei fidi, nel rispetto delle
riserve di attività previste dalla legge.
Più in dettaglio, l’attività di prestazione di garanzia collettiva dei fidi a
favore delle imprese consorziate sarà finalizzata a favorire la realizzazione di
operazioni quali:
- la concessione di finanziamenti, per cassa e di firma, sia a breve sia a
medio-lungo termine, anche con la copertura del rischio di cambio, da parte di
banche, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti
di impresa e di altri intermediari finanziari;
- la realizzazione di operazioni di finanziamento attraverso operazioni di
collocamento di titoli di credito, privato o presso il pubblico, ai sensi e per
gli effetti dell'art.- 11, quarto comma, lettere c) e d) del D. Lgs. 1 settembre
1993 n° 385 e delle relative norme di attuazione;
- la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione anche sintetica per il
trasferimento sul mercato dei rischi di credito nei confronti delle piccole e
medie imprese;
- la capitalizzazione di rischio da parte di intermediari finanziari
professionali.
L'attività a favore di imprese localizzate al di fuori del territorio della
Liguria potrà essere realizzata solo a valere - e nei limiti della disponibilità
- di risorse finanziarie proprie del Consorzio, provenienti da conferimenti dei
consorziati e/o da contributi pubblici non gravati dal vincolo di destinazione
regionale al territorio ligure, e/o da riserve costituite con avanzi di gestione
disponibilià.
Il Consorzio potrà compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di
natura immobiliare e mobiliare ed ogni altra attività anche finanziaria e di
compartecipazione, anche non espressamente prevista dallo Statuto, purché utile
alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la partecipazione ad
iniziative promosse dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione Liguria.
Il Consiglio Direttivo potrà stabilire dei criteri di priorità nell'utilizzo
delle risorse finanziarie a disposizione del Consorzio.
Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio da chi ne ha la
rappresentanza, nonché per quelle assunte dal Consorzio per conto dei singoli
consorziati, la responsabilità verso i terzi è disciplinata dall’art. 2615 del
Codice Civile.
Art. 5 -
Durata del Consorzio.
La durata del Consorzio è prevista fino al 31/12/2050. La sua durata può essere
prorogata ed il Consorzio può essere
sciolto prima della scadenza del termine, nei modi indicati dall’art. 28.
Art. 6 - Categorie di consorziati.
In relazione alla normativa in materia di confidi l’utilizzo delle garanzie e
degli altri servizi prestati dal Consorzio è condizionato all'acquisizione della
qualifica di consorziato.
Possono essere consorziati le piccole e medie imprese e le imprese di maggiori
dimensioni che, comunque, soddisfino i requisiti indicati dalla normativa
vigente in materia di “Confidi”, nei limiti ed alle condizioni ivi previste.
A norma del combinato disposto del comma 10 e del comma 54 dell’articolo 13 del
D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito in L. 24 novembre 2003 n. 326, gli Enti
Pubblici e Privati e le imprese di maggiori dimensioni che, alla data di entrata
in vigore del suddetto decreto facevano già parte del Consorzio, possono
mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di fruizione
dell’attività sociale.
Nell'ambito dei consorziati vengono distinte tre categorie:
a)
fondatori:
b)
promotori: organismi di garanzia collettiva fidi del settore commerciale nonché
enti pubblici, banche, società finanziarie;
c)
ordinari: piccole e medie imprese e le imprese di maggiori dimensioni di cui al
precedente secondo comma.
I consorziati fondatori sono prioritariamente impegnati nell'avvio e nello
sviluppo dell'iniziativa, promuovono l'ampliamento del numero dei Soci ordinari,
favoriscono la ricerca degli idonei mezzi finanziari.
Art. 7 -
Obblighi dei consorziati.
La partecipazione al Consorzio non può essere trasmessa a terzi. Il
trasferimento a terzo non consorziato di un'azienda individuale consorziata
comporta il trasferimento a lui della partecipazione al Consorzio,
subordinatamente al gradimento del Consiglio Direttivo. Diversamente, il
consorziato può essere escluso.
I consorziati sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consorzio mediante
raccomandata con avviso di ricevimento le eventuali variazioni della ragione e
della forma sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti.
I consorziati, per tutta la durata della loro partecipazione al Consorzio, si
obbligano ad osservare lo Statuto, l'eventuale regolamento interno e le
deliberazioni sociali ed a favorire gli interessi del Consorzio.
I consorziati ordinari sono tenuti a sottoscrivere una quota di ammissione il
cui importo sarà periodicamente determinato dal Consiglio Direttivo.
Art. 8 –
Ammissione dei consorziati.
L'ammissione dei consorziati deve essere approvata dal Consiglio Direttivo. Chi
intende aderire al Consorzio deve presentare domanda corredata dalla
documentazione richiesta dallo stesso Consiglio Direttivo.
Art. 9 -
Recesso dei consorziati.
Ogni consorziato può recedere dal Consorzio dandone comunicazione a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento diretta al Presidente del
Consorzio e spedita con un preavviso di almeno tre mesi.
Il recesso non è ammesso, se non su autorizzazione del Consiglio Direttivo, per
il consorziato a favore del quale sia stato concesso un finanziamento con la
garanzia del Consorzio, sin quando il consorziato recedente non abbia estinto
tutte le obbligazioni che gli derivano dall'operazione compiuta.
Art. 10 –
Esclusione dei consorziati ordinari.
Può essere escluso il consorziato ordinario gravemente inadempiente alle
obbligazioni derivategli dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti o dai
rapporti con i terzi con i quali il Consorzio abbia assunto impegni per il
Consorzio stesso o per quel consorziato.
Può altresì essere escluso il consorziato ordinario che abbia perso i requisiti
di ammissione di cui all'art. 6 o che abbia ceduto l'azienda individuale ai
sensi dell'art. 7, ovvero nei cui confronti sia stata pronunciata una sentenza
di fallimento o sia stata comunque avviata una procedura concorsuale.
La decisione sull'esclusione è assunta dal Consiglio Direttivo, è comunicata al
consorziato escluso per lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed è
immediatamente esecutiva con la ricezione della raccomandata.
In deroga al comma precedente, il Consiglio Direttivo potrà escludere, senza
formalità, i consorziati ordinari non in regola con le prescrizioni di legge o
di Regolamento in materia di importo minimo delle quote consortili.
Art. 11 -
Liquidazione delle quote.
Nel caso di scioglimento di società consorziate, di cessazione di attività, di
recesso, di esclusione e negli altri casi di scioglimento del rapporto
consortile, limitatamente ad un consorziato, i conferimenti al fondo consortile
vengono rimborsati agli aventi diritto in base al patrimonio netto risultante
dal bilancio dell'esercizio nel corso del quale si è verificato lo scioglimento
del rapporto, sino alla concorrenza massima degli stessi conferimenti al fondo
consortile.
La liquidazione ed il rimborso delle quote devono essere effettuate entro sei
mesi dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si è
verificato lo scioglimento del rapporto, salvo il caso di cui all’ultimo comma
del precedente articolo 10.
Art.12 -
Fondo consortile.
Il fondo consortile è costituito da:
1.
i conferimenti dei consorziati fondatori e promotori;
2.
le quote di ammissione dei consorziati ordinari;
3.
i contributi a fondo perduto versati allo scopo da Enti pubblici e privati per
favorire il conseguimento dell'oggetto consortile; in conseguenza l’Ente
erogante può, a giudizio dell’Assemblea, assumere la qualifica di “promotore non
consorziato” con diritto a partecipare alle designazioni dei membri del
Consiglio Direttivo di cui all’art. 20;
4.
ogni altro apporto deciso dall'Assemblea su risorse disponibili.
Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite o dimostrarsi inadeguato
rispetto alle obbligazioni garantite dal fondo stesso, potrà esserne deliberata
da parte dell'Assemblea la reintegrazione o l'aumento a carico dei consorziati
con apporti aggiuntivi rispetto a quelli già stabiliti; è fatta salva la facoltà
di esclusione dei consorziati non in regola con i relativi versamenti.
Art. 13 -
Organi consortili.
Sono organi del Consorzio:
1.
L'Assemblea dei consorziati;
2.
Il Consiglio Direttivo;
3.
Il Presidente del Consiglio Direttivo;
4.
Il vice Presidente del Consiglio Direttivo;
5.
Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 14 -
Assemblea dei consorziati - Costituzione.
L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati.
Le adunanze sono tenute nella sede del Consorzio o nella diversa località
indicata nell'avviso di convocazione.
I consorziati non imprenditori individuali partecipano all'Assemblea in persona
del legale rappresentante, o di persona da lui delegata per iscritto.
Art. 15 -
Assemblea dei consorziati - Rappresentanza e votazione.
I consorziati possono farsi rappresentare in Assemblea per delega scritta da
altro consorziato della stessa categoria; ogni consorziato può detenere fino ad
un massimo di cinque deleghe.
Ogni consorziato ha diritto ad un voto. Tuttavia, le deliberazioni aventi ad
oggetto:
a)
modifiche dello statuto,
b)
approvazione e/o modifica di eventuali regolamenti,
dovranno essere assunte con l'approvazione unanime dei consorziati fondatori.
Art. 16 -
Assemblea dei consorziati – Convocazione.
L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria una volta all'anno entro
il termine previsto dalla Legge per l'approvazione del bilancio, nonché in via
straordinaria ogni qualvolta venga ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo,
o ne venga fatta richiesta scritta dai due quinti dei consorziati ordinari o da
un consorziato fondatore o promotore. La richiesta dovrà specificatamente
indicare gli argomenti da discutere.
La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso contenente
l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza e l'ordine del
giorno da inviarsi al domicilio di ciascun consorziato, almeno cinque giorni
liberi prima della data fissata per la riunione oppure mediante pubblicazione
dello stesso su uno o più giornali quotidiani ad ampia diffusione. In caso di
urgenza, l'invito può essere fatto telegraficamente o via fax con preavviso di
almeno due giorni liberi.
L'Assemblea può essere convocata anche dal Collegio dei Revisori dei Conti nei
casi previsti dal Codice Civile per il Collegio Sindacale delle Società per
Azioni in quanto compatibili con la natura del Consorzio.
Art. 17 -
Assemblea dei consorziati - Validità delle deliberazioni.
L'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei voti espressi dai
presenti alla riunione, salvo quanto disposto dall’art. 15.
Art. 18 -
Assemblea dei consorziati – Svolgimento.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio, o, in caso di sua assenza
o impedimento, dal vice Presidente; in difetto la stessa Assemblea provvede alla
nomina.
Funge da Segretario persona, anche non consorziata, nominata dall'Assemblea.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto da chi
presiede la stessa e dal Segretario.
Art. 19 -
Assemblea dei consorziati – Competenze.
L'Assemblea provvede:
a)
all'approvazione del bilancio del Consorzio alla chiusura del l'esercizio
finanziario precedente;
b)
alla nomina del Consiglio Direttivo;
c)
alla determinazione degli eventuali compensi spettanti ai membri del Consiglio
Direttivo;
d)
alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti
e del suo Presidente;
e)
alla determinazione degli eventuali compensi spettanti al Collegio dei Revisori
dei Conti;
f)
all'approvazione di eventuali modifiche allo Statuto del Consorzio;
g)
all'approvazione di eventuali regolamenti e modifiche agli stessi;
h)
a deliberare su quegli ulteriori argomenti che le siano sottoposti dal Consiglio
Direttivo e indicati nell'ordine del giorno.
Art. 20 -
Consiglio Direttivo - Composizione.
Il Consiglio Direttivo è composto da 13 (tredici) membri.
I suoi membri sono nominati dall'Assemblea secondo le modalità di cui agli
Articoli 17 e 19, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I componenti
del Consiglio Direttivo saranno nominati come segue: 2 (due) su designazione del
fondatore FI.L.S.E. S.p.A.; 1 (uno) su designazione del fondatore Unione
Regionale del Commercio del Turismo e dei Servizi della Liguria-Confcommercio; 1
(uno) su designazione del fondatore Confesercenti Regionale Ligure; 1 (uno) su
designazione Fidicom S.c.r.l., 1 (uno) su designazione Credit Com S.c.r.l. e 7
(sette) su designazione dei consorziati ordinari con il consenso unanime dei
consorziati fondatori.
In carenza di una o più delle designazioni di cui sopra, l'Assemblea potrà
nominare il Consiglio con un numero ridotto di componenti. Pervenute le
designazioni mancanti, l’Assemblea procederà, nella prima riunione utile, alle
nomine necessarie all’integrazione del Consiglio; il mandato dei membri del
Consiglio così nominati scadrà comunque insieme a quello degli altri membri.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio
Direttivo, gli altri provvedono a sostituirli nel rispetto di quanto previsto
dal secondo comma del presente articolo. Gli Amministratori così nominati
restano in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria. Se viene meno la
maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio
l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Art. 21 –
Consiglio Direttivo – Convocazione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta
questi lo ritenga necessario o lo richiedano almeno tre componenti il Consiglio
medesimo.
La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata mediante avviso contenente
l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del
giorno da inviarsi mediante lettera, e-mail, o fax
al domicilio di ciascun Consigliere almeno quattro giorni liberi prima
della data fissata per la riunione. In caso di urgenza l'invito può essere fatto
mediante e-mail o fax con preavviso di almeno due giorni liberi.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la
presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono ordinariamente prese a maggioranza
assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in
sua assenza, quello del vice Presidente che presiede la riunione.
Art. 22 -
Consiglio Direttivo – Attribuzioni.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri occorrenti per il
conseguimento degli scopi del Consorzio che non siano di competenza
dell'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo può provvedere all'istituzione di Sezioni Autonome e di
Comitati Tecnici, ripartiti su base territoriale, stabilendone le relative
attribuzioni in materia di deliberazioni delle garanzie su finanziamenti.
Il Consiglio Direttivo procede alla nomina di un Segretario e ne stabilisce le
competenze. Il Segretario cura l'attuazione delle delibere del Consiglio
Direttivo e dell'Assemblea, sovrintende all'attività operativa ed agli uffici
del Consorzio e ne è responsabile verso il Presidente ed il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può delegare i propri poteri ad uno o più dei suoi membri
o al Segretario di cui al comma precedente, attribuendo altresì i necessari
poteri di firma.
Art. 23 –
Presidente del Consiglio Direttivo – Attribuzioni.
Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i membri designati dai
consorziati fondatori.
Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio.
Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
a)
presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo
b)
rappresenta il Consorzio in tutti gli atti civili e giudiziari e nei rapporti
tanto con i consorziati quanto con i terzi e con le Autorità;
c)
esercita il diritto di querela e si costituisce parte civile per i reati
commessi a danno del Consorzio;
d)
convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
e)
esegue le deliberazioni adottate dagli organi del Consorzio;
f)
dispone, anche per mezzo di delegati, la firma dei mandati di pagamento, gli
ordini di riscossione, ed in genere ogni operazione relativa al movimento di
fondi;
g)
vigila sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti.
Art. 24 –
Vice Presidente del Consiglio Direttivo.
Il vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i membri designati dai
consorziati fondatori. Nel caso di
assenza o di impedimento del Presidente o su delega permanente o temporanea,
espleta le funzioni del Presidente.
Art. 25 –
Collegio dei Revisori dei Conti – Composizione.
I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono nominati dall'Assemblea
dei consorziati in numero di tre, ivi compreso il Presidente, quest’ultimo su
designazione dei consorziati fondatori.
Art. 26 -
Collegio dei Revisori dei Conti –
Compiti.
I Revisori dei Conti hanno il compito di vigilare sull’osservanza della legge e
del presente Statuto e sulla regolare tenuta della contabilità, verificando
altresì, almeno ogni trimestre, la consistenza dei depositi bancari e dei titoli
di proprietà del consorzio. I Revisori dei Conti predispongono annualmente una
relazione da allegare al bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
I Revisori svolgono la loro funzione in qualità di mandatari dell’Assemblea dei
Consorziati operando con l’ordinaria diligenza.
I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Al collegio dei Revisori non si applicano, nemmeno per analogia, le norme
vigenti per il Collegio Sindacale delle Società.
Art. 27 –
Esercizio e utili.
Gli esercizi consortili si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo provvederà alla redazione del Bilancio secondo le norme
vigenti per le società per azioni e lo sottoporrà all’approvazione
dell’Assemblea a termini di legge.
Il Bilancio verrà sottoposto a certificazione da parte di Società di Revisione
iscritta nell’apposito albo, incaricata con delibera dell’Assemblea.
E' vietata sotto qualsiasi forma la distribuzione ai consorziati di eventuali
utili o avanzi di gestione, anche in caso di scioglimento del Consorzio. Essi
verranno pertanto obbligatoriamente accantonati in un apposito fondo di riserva,
utilizzabile per la copertura di eventuali perdite.
Art. 28 –
Scioglimento e liquidazione.
Lo scioglimento e la liquidazione del Consorzio sono regolati dalle norme
previste dagli artt. 2484 e seguenti C.C., in quanto compatibili con la natura
di consorzio..
L'Assemblea provvederà alla nomina di un liquidatore che dovrà addivenire alla
definizione di tutti i rapporti ancora in corso e ne determinerà il compenso.
Il patrimonio residuo verrà ripartito tra i consorziati in proporzione alle
rispettive quote, sino alla concorrenza massima del conferimento effettuato al
fondo consortile.
I consorziati rientreranno altresì nella piena disponibilità delle utilità
finanziarie comunque messe a disposizione del Consorzio nella misura massima
della erogazione effettuata non a fondo perduto.
L'eventuale avanzo di liquidazione non potrà essere ripartito tra i consorziati
e sarà destinato ad iniziative a favore del commercio ligure su indicazione
dell'Assemblea.