Statuto

 Art. 1 – Costituzione, denominazione.

E' costituito un consorzio denominato "MEDIOCOM LIGURIA – Consorzio regionale ligure per la garanzia di finanziamenti a medio termine al commercio".
Il Consorzio si qualifica ed opera come “confidi”, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 30/09/2003 n. 269 convertito, con modifiche, nella Legge 24/11/2003 n. 326., in relazione allo svolgimento dell’attività meglio precisata ai successivi articoli 3 e 4.
Il Consorzio si qualifica ed opera come Consorzio ad attività esterna, a norma degli articoli da 2602 a 2615 bis Codice Civile.
Il Consorzio non ha scopo di lucro.

 

Art. 2 – Sede.

La sede del Consorzio è in Genova, presso la Sede della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A..
Per esigenze organizzative il Consiglio Direttivo potrà istituire uffici secondari nel restante territorio della Liguria.

 

Art. 3 – Scopi.

Il Consorzio è costituito con lo scopo di assistere le piccole e medie imprese consorziate nel reperimento delle risorse finanziarie necessarie a favorirne lo sviluppo e la competitività, attraverso l’accesso al credito erogato da banche e da altri intermediari finanziari, il ricorso al mercato finanziario, il reperimento di capitale di rischio professionale ed ogni altro strumento finanziario offerto dal mercato.

 

Art. 4 - Attività volta al perseguimento degli scopi.

Il Consorzio perseguirà lo scopo di cui al comma precedente svolgendo esclusivamente una attività di prestazione di garanzia collettiva dei fidi nell'interesse delle piccole e medie imprese consorziate, qualificandosi come confidi ai sensi della normativa vigente in materia.
Il Consorzio potrà inoltre prestare i servizi connessi e strumentali all’attività di prestazione di garanzia collettiva dei fidi, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.
Più in dettaglio, l’attività di prestazione di garanzia collettiva dei fidi a favore delle imprese consorziate sarà finalizzata a favorire la realizzazione di operazioni quali:
- la concessione di finanziamenti, per cassa e di firma, sia a breve sia a medio-lungo termine, anche con la copertura del rischio di cambio, da parte di banche, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di impresa e di altri intermediari finanziari;
- la realizzazione di operazioni di finanziamento attraverso operazioni di collocamento di titoli di credito, privato o presso il pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art.- 11, quarto comma, lettere c) e d) del D. Lgs. 1 settembre 1993 n° 385 e delle relative norme di attuazione;
- la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione anche sintetica per il trasferimento sul mercato dei rischi di credito nei confronti delle piccole e medie imprese;
- la capitalizzazione di rischio da parte di intermediari finanziari professionali.
L'attività a favore di imprese localizzate al di fuori del territorio della Liguria potrà essere realizzata solo a valere - e nei limiti della disponibilità - di risorse finanziarie proprie del Consorzio, provenienti da conferimenti dei consorziati e/o da contributi pubblici non gravati dal vincolo di destinazione regionale al territorio ligure, e/o da riserve costituite con avanzi di gestione disponibilià.
Il Consorzio potrà compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare ed ogni altra attività anche finanziaria e di compartecipazione, anche non espressamente prevista dallo Statuto, purché utile alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la partecipazione ad iniziative promosse dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione Liguria.
Il Consiglio Direttivo potrà stabilire dei criteri di priorità nell'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione del Consorzio.
Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio da chi ne ha la rappresentanza, nonché per quelle assunte dal Consorzio per conto dei singoli consorziati, la responsabilità verso i terzi è disciplinata dall’art. 2615 del Codice Civile.

 

Art. 5 - Durata del Consorzio.

La durata del Consorzio è prevista fino al 31/12/2050. La sua durata può essere prorogata ed il Consorzio può essere sciolto prima della scadenza del termine, nei modi indicati dall’art. 28.

 

Art. 6 - Categorie di consorziati.

In relazione alla normativa in materia di confidi l’utilizzo delle garanzie e degli altri servizi prestati dal Consorzio è condizionato all'acquisizione della qualifica di consorziato.
Possono essere consorziati le piccole e medie imprese e le imprese di maggiori dimensioni che, comunque, soddisfino i requisiti indicati dalla normativa vigente in materia di “Confidi”, nei limiti ed alle condizioni ivi previste.
A norma del combinato disposto del comma 10 e del comma 54 dell’articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito in L. 24 novembre 2003 n. 326, gli Enti Pubblici e Privati e le imprese di maggiori dimensioni che, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto facevano già parte del Consorzio, possono mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di fruizione dell’attività sociale.
Nell'ambito dei consorziati vengono distinte tre categorie:
a)    fondatori: la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A., l'Unione Regionale del Commercio del Turismo e dei Servizi della Liguria-Confcommercio e la Confesercenti Regionale Ligure;
b)    promotori: organismi di garanzia collettiva fidi del settore commerciale nonché enti pubblici, banche, società finanziarie;
c)    ordinari: piccole e medie imprese e le imprese di maggiori dimensioni di cui al precedente secondo comma.
I consorziati fondatori sono prioritariamente impegnati nell'avvio e nello sviluppo dell'iniziativa, promuovono l'ampliamento del numero dei Soci ordinari, favoriscono la ricerca degli idonei mezzi finanziari.

 

Art. 7 - Obblighi dei consorziati.

La partecipazione al Consorzio non può essere trasmessa a terzi. Il trasferimento a terzo non consorziato di un'azienda individuale consorziata comporta il trasferimento a lui della partecipazione al Consorzio, subordinatamente al gradimento del Consiglio Direttivo. Diversamente, il consorziato può essere escluso.
I consorziati sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consorzio mediante raccomandata con avviso di ricevimento le eventuali variazioni della ragione e della forma sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti.
I consorziati, per tutta la durata della loro partecipazione al Consorzio, si obbligano ad osservare lo Statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni sociali ed a favorire gli interessi del Consorzio.
I consorziati ordinari sono tenuti a sottoscrivere una quota di ammissione il cui importo sarà periodicamente determinato dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 8 – Ammissione dei consorziati.

L'ammissione dei consorziati deve essere approvata dal Consiglio Direttivo. Chi intende aderire al Consorzio deve presentare domanda corredata dalla documentazione richiesta dallo stesso Consiglio Direttivo.

 

Art. 9 - Recesso dei consorziati.

Ogni consorziato può recedere dal Consorzio dandone comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento diretta al Presidente del Consorzio e spedita con un preavviso di almeno tre mesi.
Il recesso non è ammesso, se non su autorizzazione del Consiglio Direttivo, per il consorziato a favore del quale sia stato concesso un finanziamento con la garanzia del Consorzio, sin quando il consorziato recedente non abbia estinto tutte le obbligazioni che gli derivano dall'operazione compiuta.

 

Art. 10 – Esclusione dei consorziati ordinari.

Può essere escluso il consorziato ordinario gravemente inadempiente alle obbligazioni derivategli dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti o dai rapporti con i terzi con i quali il Consorzio abbia assunto impegni per il Consorzio stesso o per quel consorziato.
Può altresì essere escluso il consorziato ordinario che abbia perso i requisiti di ammissione di cui all'art. 6 o che abbia ceduto l'azienda individuale ai sensi dell'art. 7, ovvero nei cui confronti sia stata pronunciata una sentenza di fallimento o sia stata comunque avviata una procedura concorsuale.
La decisione sull'esclusione è assunta dal Consiglio Direttivo, è comunicata al consorziato escluso per lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed è immediatamente esecutiva con la ricezione della raccomandata.
In deroga al comma precedente, il Consiglio Direttivo potrà escludere, senza formalità, i consorziati ordinari non in regola con le prescrizioni di legge o di Regolamento in materia di importo minimo delle quote consortili.

 

Art. 11 - Liquidazione delle quote.

Nel caso di scioglimento di società consorziate, di cessazione di attività, di recesso, di esclusione e negli altri casi di scioglimento del rapporto consortile, limitatamente ad un consorziato, i conferimenti al fondo consortile vengono rimborsati agli aventi diritto in base al patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio nel corso del quale si è verificato lo scioglimento del rapporto, sino alla concorrenza massima degli stessi conferimenti al fondo consortile.
La liquidazione ed il rimborso delle quote devono essere effettuate entro sei mesi dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si è verificato lo scioglimento del rapporto, salvo il caso di cui all’ultimo comma del precedente articolo 10.

 

Art.12 - Fondo consortile.

Il fondo consortile è costituito da:
1.    i conferimenti dei consorziati fondatori e promotori;
2.    le quote di ammissione dei consorziati ordinari;
3.    i contributi a fondo perduto versati allo scopo da Enti pubblici e privati per favorire il conseguimento dell'oggetto consortile; in conseguenza l’Ente erogante può, a giudizio dell’Assemblea, assumere la qualifica di “promotore non consorziato” con diritto a partecipare alle designazioni dei membri del Consiglio Direttivo di cui all’art. 20;
4.    ogni altro apporto deciso dall'Assemblea su risorse disponibili.
Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite o dimostrarsi inadeguato rispetto alle obbligazioni garantite dal fondo stesso, potrà esserne deliberata da parte dell'Assemblea la reintegrazione o l'aumento a carico dei consorziati con apporti aggiuntivi rispetto a quelli già stabiliti; è fatta salva la facoltà di esclusione dei consorziati non in regola con i relativi versamenti.

 

Art. 13 - Organi consortili.

Sono organi del Consorzio:
1.    L'Assemblea dei consorziati;
2.    Il Consiglio Direttivo;
3.    Il Presidente del Consiglio Direttivo;
4.    Il vice Presidente del Consiglio Direttivo;
5.    Il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

Art. 14 - Assemblea dei consorziati - Costituzione.

L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati.
Le adunanze sono tenute nella sede del Consorzio o nella diversa località indicata nell'avviso di convocazione.
I consorziati non imprenditori individuali partecipano all'Assemblea in persona del legale rappresentante, o di persona da lui delegata per iscritto.

 

Art. 15 - Assemblea dei consorziati - Rappresentanza e votazione.

I consorziati possono farsi rappresentare in Assemblea per delega scritta da altro consorziato della stessa categoria; ogni consorziato può detenere fino ad un massimo di cinque deleghe.
Ogni consorziato ha diritto ad un voto. Tuttavia, le deliberazioni aventi ad oggetto:
a)    modifiche dello statuto,
b)    approvazione e/o modifica di eventuali regolamenti,
dovranno essere assunte con l'approvazione unanime dei consorziati fondatori.

 

Art. 16 - Assemblea dei consorziati – Convocazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria una volta all'anno entro il termine previsto dalla Legge per l'approvazione del bilancio, nonché in via straordinaria ogni qualvolta venga ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo, o ne venga fatta richiesta scritta dai due quinti dei consorziati ordinari o da un consorziato fondatore o promotore. La richiesta dovrà specificatamente indicare gli argomenti da discutere.
La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza e l'ordine del giorno da inviarsi al domicilio di ciascun consorziato, almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la riunione oppure mediante pubblicazione dello stesso su uno o più giornali quotidiani ad ampia diffusione. In caso di urgenza, l'invito può essere fatto telegraficamente o via fax con preavviso di almeno due giorni liberi.
L'Assemblea può essere convocata anche dal Collegio dei Revisori dei Conti nei casi previsti dal Codice Civile per il Collegio Sindacale delle Società per Azioni in quanto compatibili con la natura del Consorzio.

 

Art. 17 - Assemblea dei consorziati - Validità delle deliberazioni.

L'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei voti espressi dai presenti alla riunione, salvo quanto disposto dall’art. 15.

 

Art. 18 - Assemblea dei consorziati – Svolgimento.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente; in difetto la stessa Assemblea provvede alla nomina.
Funge da Segretario persona, anche non consorziata, nominata dall'Assemblea.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto da chi presiede la stessa e dal Segretario.

 

Art. 19 - Assemblea dei consorziati – Competenze.

L'Assemblea provvede:
a)     all'approvazione del bilancio del Consorzio alla chiusura del l'esercizio finanziario precedente;
b)     alla nomina del Consiglio Direttivo;
c)     alla determinazione degli eventuali compensi spettanti ai membri del Consiglio Direttivo;
d)     alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti  e del suo Presidente;
e)     alla determinazione degli eventuali compensi spettanti al Collegio dei Revisori dei Conti;
f
)     all'approvazione di eventuali modifiche allo Statuto del Consorzio;
g)     all'approvazione di eventuali regolamenti e modifiche agli stessi;
h)     a deliberare su quegli ulteriori argomenti che le siano sottoposti dal Consiglio Direttivo e indicati nell'ordine del giorno.

 

Art. 20 - Consiglio Direttivo - Composizione.

Il Consiglio Direttivo è composto da 13 (tredici) membri.
I suoi membri sono nominati dall'Assemblea secondo le modalità di cui agli Articoli 17 e 19, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo saranno nominati come segue: 2 (due) su designazione del fondatore FI.L.S.E. S.p.A.; 1 (uno) su designazione del fondatore Unione Regionale del Commercio del Turismo e dei Servizi della Liguria-Confcommercio; 1 (uno) su designazione del fondatore Confesercenti Regionale Ligure; 1 (uno) su designazione Fidicom S.c.r.l., 1 (uno) su designazione Credit Com S.c.r.l. e 7 (sette) su designazione dei consorziati ordinari con il consenso unanime dei consorziati fondatori.
In carenza di una o più delle designazioni di cui sopra, l'Assemblea potrà nominare il Consiglio con un numero ridotto di componenti. Pervenute le designazioni mancanti, l’Assemblea procederà, nella prima riunione utile, alle nomine necessarie all’integrazione del Consiglio; il mandato dei membri del Consiglio così nominati scadrà comunque insieme a quello degli altri membri.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri provvedono a sostituirli nel rispetto di quanto previsto dal secondo comma del presente articolo. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

 

Art. 21 – Consiglio Direttivo – Convocazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o lo richiedano almeno tre componenti il Consiglio medesimo.
La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno da inviarsi mediante lettera, e-mail, o fax al domicilio di ciascun Consigliere almeno quattro giorni liberi prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza l'invito può essere fatto mediante e-mail o fax con preavviso di almeno due giorni liberi.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono ordinariamente prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, quello del vice Presidente che presiede la riunione.

 

Art. 22 - Consiglio Direttivo – Attribuzioni.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri occorrenti per il conseguimento degli scopi del Consorzio che non siano di competenza dell'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo può provvedere all'istituzione di Sezioni Autonome e di Comitati Tecnici, ripartiti su base territoriale, stabilendone le relative attribuzioni in materia di deliberazioni delle garanzie su finanziamenti.
Il Consiglio Direttivo procede alla nomina di un Segretario e ne stabilisce le competenze. Il Segretario cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, sovrintende all'attività operativa ed agli uffici del Consorzio e ne è responsabile verso il Presidente ed il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può delegare i propri poteri ad uno o più dei suoi membri o al Segretario di cui al comma precedente, attribuendo altresì i necessari poteri di firma.

 

Art. 23 – Presidente del Consiglio Direttivo – Attribuzioni.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i membri designati dai consorziati fondatori.
Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio.
Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
a)    presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo
b)    rappresenta il Consorzio in tutti gli atti civili e giudiziari e nei rapporti tanto con i consorziati quanto con i terzi e con le Autorità;
c)    esercita il diritto di querela e si costituisce parte civile per i reati commessi a danno del Consorzio;
d)    convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
e)    esegue le deliberazioni adottate dagli organi del Consorzio;
f)    dispone, anche per mezzo di delegati, la firma dei mandati di pagamento, gli ordini di riscossione, ed in genere ogni operazione relativa al movimento di fondi;
g)    vigila sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti.

 

Art. 24 – Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

Il vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i membri designati dai consorziati fondatori. Nel caso di  assenza o di impedimento del Presidente o su delega permanente o temporanea, espleta le funzioni del Presidente.

 

Art. 25 – Collegio dei Revisori dei Conti – Composizione.

I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono nominati dall'Assemblea dei consorziati in numero di tre, ivi compreso il Presidente, quest’ultimo su designazione dei consorziati fondatori.

 

Art. 26 -  Collegio dei Revisori dei Conti – Compiti.

I Revisori dei Conti hanno il compito di vigilare sull’osservanza della legge e del presente Statuto e sulla regolare tenuta della contabilità, verificando altresì, almeno ogni trimestre, la consistenza dei depositi bancari e dei titoli di proprietà del consorzio. I Revisori dei Conti predispongono annualmente una relazione da allegare al bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
I Revisori svolgono la loro funzione in qualità di mandatari dell’Assemblea dei Consorziati operando con l’ordinaria diligenza.
I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Al collegio dei Revisori non si applicano, nemmeno per analogia, le norme vigenti per il Collegio Sindacale delle Società.

 

Art. 27 – Esercizio e utili.

Gli esercizi consortili si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo provvederà alla redazione del Bilancio secondo le norme vigenti per le società per azioni e lo sottoporrà all’approvazione dell’Assemblea a termini di legge.
Il Bilancio verrà sottoposto a certificazione da parte di Società di Revisione iscritta nell’apposito albo, incaricata con delibera dell’Assemblea.
E' vietata sotto qualsiasi forma la distribuzione ai consorziati di eventuali utili o avanzi di gestione, anche in caso di scioglimento del Consorzio. Essi verranno pertanto obbligatoriamente accantonati in un apposito fondo di riserva, utilizzabile per la copertura di eventuali perdite.

 

Art. 28 – Scioglimento e liquidazione.

Lo scioglimento e la liquidazione del Consorzio sono regolati dalle norme previste dagli artt. 2484 e seguenti C.C., in quanto compatibili con la natura di consorzio..
L'Assemblea provvederà alla nomina di un liquidatore che dovrà addivenire alla definizione di tutti i rapporti ancora in corso e ne determinerà il compenso.
Il patrimonio residuo verrà ripartito tra i consorziati in proporzione alle rispettive quote, sino alla concorrenza massima del conferimento effettuato al fondo consortile.
I consorziati rientreranno altresì nella piena disponibilità delle utilità finanziarie comunque messe a disposizione del Consorzio nella misura massima della erogazione effettuata non a fondo perduto.
L'eventuale avanzo di liquidazione non potrà essere ripartito tra i consorziati e sarà destinato ad iniziative a favore del commercio ligure su indicazione dell'Assemblea.