STATUTO MEDIOCOM LIGURIA

TITOLO I - Fondamenti

Articolo 1 (Denominazione - Sede)

1. E' costituita, una Società Cooperativa per azioni, denominata "MEDIOCOM LIGURIA - Società Cooperativa per azioni di garanzia collettiva fidi". La società può anche essere più brevemente denominata "MEDIOCOM LIGURIA”.

2. La Società si qualifica ed opera come “confidi”, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 30/09/2003 n. 269 convertito, con modifiche, nella Legge 24/11/2003 n. 326, a favore delle piccole e medie imprese, con particolare riferimento a quelle del settore commercio, turismo e terziario.

3. La Società ha sede nel Comune di Genova, all'indirizzo che risulta nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice civile. Eventuali modifiche dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune potranno essere effettuate dall'Organo Amministrativo.

4. Per esigenze organizzative il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre istituire uffici e sedi secondarie purché in Italia.

Articolo 2 (Durata)

1. La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050; la durata può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 3 (Scopo ed oggetto)

1. La Società non ha fini di lucro e svolge la propria attività secondo il principio della mutualità prevalente. La Società ha per oggetto principale lo svolgimento dell’attività di garanzia collettiva dei fidi ed il compimento di tutte le attività previste per i confidi di primo e secondo grado dalla normativa vigente, nel rispetto delle riserve e dei limiti previsti dalla medesima.

2. Più in particolare, attraverso l’utilizzazione di risorse provenienti dai soci, dagli enti sostenitori e da terzi, nei limiti di legge e di statuto, presta in via mutualistica e imprenditoriale garanzie, cogaranzie e controgaranzie volte a favorire il finanziamento dei soci da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario ed effettua inoltre tutti i servizi connessi e strumentali a questa attività.

3. La società Cooperativa potrà anche svolgere, in via residuale, attività di intermediazione finanziaria diverse dalla prestazione di garanzia, alle condizioni e nei limiti previsti dalla vigente normativa di legge e di vigilanza in materia.

4. La Società Cooperativa può altresì compiere ogni operazione di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria (ivi compresa la prestazione di garanzie e l'acquisizione di partecipazioni in enti o società), strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale.

TITOLO II - Soci

Articolo 4 (Soci della cooperativa)

1. Il numero dei Soci è illimitato e variabile.

2. Possono essere socie le piccole e medie imprese che soddisfino i requisiti indicati dalla normativa vigente in materia di Confidi, nonché i “Confidi” e le imprese aderenti, socie o consorziate di questi ultimi nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa sui “Confidi”.

3. Possono essere socie anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese socie.

4. A norma del combinato disposto del comma 10 e del comma 54 dell'articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito in L. 24 novembre 2003 n. 326, gli Enti Pubblici e Privati e le imprese di maggiori dimensioni che, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto facevano già parte della compagine sociale, possono mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di fruizione dell'attività sociale.

Articolo 5 (Soci Fondatori)

1. La Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico FI.L.S.E. S.p.A., l’Unione Regionale del Commercio del Turismo e dei Servizi della Liguria - Confcommercio e la Confesercenti Regionale Ligure sono qualificati come soci fondatori del confidi, ai sensi del combinato disposto del comma 10 e del comma 54 dell'articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito in L. 24 novembre 2003 n. 326.

Articolo 6 (Ammissione di nuovi Soci)

1. L'ammissione di nuovi soci deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il numero di azioni da sottoscrivere sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, anche in funzione dell'importo delle garanzie utilizzate, tenuto conto dei limiti minimi di legge. A tale adempimento potrà, più in generale, essere condizionata la fruizione da parte del socio dei servizi della Società Cooperativa.

3. L'ammissione potrà essere rifiutata solo quando venga accertata l'inesistenza dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente Statuto e dalla vigente normativa in materia di “Confidi”, ovvero venga accertato che il nuovo socio è soggetto a procedura concorsuale o è in stato di liquidazione.

4. Il nuovo Socio s'impegna ad osservare lo Statuto e le deliberazioni sociali ed a favorire in ogni modo gli interessi della Società Cooperativa ed a comunicare tempestivamente alla Società Cooperativa le eventuali variazioni della ragione e della forma sociale e della sede legale.

Articolo 7 (Recesso)

1. Il recesso dei soci è regolato dalle norme di legge vigenti in materia.

2. Il recesso del Socio è sempre ammesso, purché avvenga con preavviso di almeno novanta giorni. Il recesso non può essere parziale.

3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Società Cooperativa con raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo equipollente.

4. Il recesso del Socio non è ammesso in pendenza di finanziamento garantito dalla Società Cooperativa e fino all'estinzione, da parte del socio stesso, di tutte le obbligazioni che gli derivano dall'operazione compiuta.

Articolo 8 (Esclusione del socio)

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'esclusione dalla Società Cooperativa qualora il socio:
a) non abbia versato il conferimento richiesto entro 180 giorni dalla delibera di ammissione alla cooperativa;
b) si sia reso insolvente sui finanziamenti garantiti dalla Società Cooperativa e la stessa sia intervenuta per la copertura delle esposizioni a favore delle banche convenzionate per la quota garantita a favore delle stesse;
c) non abbia provveduto al pagamento di tutto o di parte delle azioni sottoscritte o di altre somme dovute alla società Cooperativa;
d) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto o delle deliberazioni degli organi della società Cooperativa;
e) abbia cessato l'attività di impresa, ovvero risulti sottoposto a procedura concorsuale;
f) abbia perso i requisiti di ammissione previsti dallo Statuto;
g) negli altri casi eventualmente previsti dalla legge.

2. Il socio che non abbia informato tempestivamente la società Cooperativa della perdita anche di uno solo dei requisiti di ammissione è responsabile per ogni danno che derivi alla società Cooperativa, in particolare per il fatto che quest'ultima comprenda nella propria compagine sociale anche imprese che non soddisfano i requisiti dimensionali previsti dalla vigente normativa in materia di “Confidi”.

3. Nel caso in cui si verifichi una causa di esclusione, il Consiglio di Amministrazione invita per iscritto il socio a regolarizzare la propria posizione assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni per far pervenire chiarimenti o giustificazioni. Decorso tale termine, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’esclusione che deve essere comunicata al socio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro mezzo equipollente.

4. L'esclusione ha effetto dall'annotazione del provvedimento nel libro soci, che deve essere eseguita senza indugio dagli amministratori.

Articolo 9 (Successione nella partecipazione e morte del Socio)

1. In caso di morte del socio imprenditore individuale, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della partecipazione del socio defunto secondo le disposizioni del successivo art. 10.

2. In caso di trasferimento d’azienda, fusione o altro atto che comporti il trasferimento della titolarità della partecipazione nel Confidi il dante causa e l’avente causa devono comunicare tempestivamente alla società l’avvenuto trasferimento al fine di consentire la liquidazione, salvo quanto infra precisato.

3. Gli eredi o gli aventi causa del Socio che siano in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla cooperativa, possono presentare, in luogo della richiesta di liquidazione della partecipazione, domanda di ammissione nei modi di cui all'art. 6 del presente Statuto.

4. Nel caso in cui più eredi subentrino nella partecipazione del socio defunto, essi dovranno nominare un rappresentante comune, salvo che, in considerazione anche dell'ammontare della partecipazione del socio defunto, il Consiglio di Amministrazione non consenta alla divisione della stessa tra gli eredi.

Articolo 10 (Liquidazione delle azioni)

1. Nel caso di recesso o esclusione del socio la Società Cooperativa rimborsa il valore nominale delle azioni possedute, ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito in L. 24 novembre 2003 n. 326.

2. Non sono in ogni caso rimborsabili le azioni assegnate ai soci in seguito ad aumenti gratuiti del capitale.

3. Qualora il Socio si sia reso insolvente per finanziamenti garantiti dalla Società Cooperativa, e quindi sia stato escluso ai sensi del precedente art. 8, la Società Cooperativa potrà trattenere quanto dovuto al socio a titolo di liquidazione in compensazione di quanto eventualmente pagato come garante e dei danni subiti e, comunque, a garanzia dell'azione di regresso fino alla definitiva estinzione di tutte le obbligazioni del socio escluso garantite dalla Società Cooperativa.

4. È in ogni caso ammessa la compensazione tra le somme dovute dalla Società Cooperativa al socio a titolo di liquidazione delle azioni e quelle di cui il socio sia debitore nei confronti della Società Cooperativa in ragione delle obbligazioni derivanti dalla legge, dallo statuto o dagli interventi in garanzia.

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TITOLO III - Capitale sociale e azioni

Articolo 11 (Capitale Sociale)

1. Il capitale della Società Cooperativa è variabile, non può essere inferiore al limite minimo fissato dalla legge, ed è ripartito in azioni del valore nominale di Euro 25 (venticinque) ciascuna.

Articolo 12 (Azioni)

1. Ciascuna azione deve essere nominativa e non è frazionabile.

2. E’ esclusa l’emissione dei certificati azionari.

3. Le azioni non possono essere trasferite fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 9 e fatto salvo il caso di acquisto o di rimborso di cui al successivo articolo 13.

4. La partecipazione del socio cooperatore non può essere sottoposta a pegno, a sequestro, né in alcun modo vincolata a garanzia di debiti del socio cooperatore nei confronti di terzi; non può formare oggetto di diritti di usufrutto o comunque di diritti di godimento a favore di terzi.

Articolo 13 (Azioni proprie)

Gli Amministratori sono autorizzati, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2529 e 2545 quinquies codice civile e, comunque, nei limiti di legge, ad acquistare o a rimborsare le azioni della Società.

Articolo 14 (Strumenti Finanziari)

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'emissione di strumenti finanziari comunque denominati, a norma dell’articolo 2526 Codice Civile, che prevedano il rimborso del capitale, anche condizionandolo nei tempi e nell'entità all'andamento economico della Società Cooperativa.

2. Il Consiglio di Amministrazione definisce, nel rispetto delle disposizioni di legge, le modalità e le condizioni di emissione degli strumenti indicati nel comma precedente, nonché i diritti patrimoniali e di organizzazione della categoria da attribuire ai loro possessori; determina altresì le eventuali condizioni alle quali sottoporre il loro trasferimento.

Articolo 15 (Patrimoni Destinati)

1. La Società Cooperativa può costituire patrimoni destinati a specifici interventi o categorie di interventi in garanzia con deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, se consentito dalla legge e comunque nel rispetto delle previsioni degli artt. 2447 bis e seguenti del codice civile e di eventuali obblighi di informazione alla Banca d'Italia o ad altra Autorità, alle cui istruzioni si attiene.

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TITOLO IV - Bilancio e utili

Articolo 16 (Esercizio sociale - Bilancio)

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio.

3. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni.

Articolo 17 (Divieto di distribuzione di avanzi - Utile e riserve)

1. E' vietata la distribuzione ai soci di avanzi ed utili di esercizio o di ogni altro corrispettivo o dividendo, sotto qualsiasi forma o modalità, anche in seguito ad aumenti gratuiti del capitale sociale, sia durante la vita della Società Cooperativa, sia in caso di scioglimento e messa in liquidazione della stessa.

2. Avanzi ed utili di esercizio sono pertanto accantonati in fondi di riserva ai sensi e nei limiti di legge.

3. Tutte le riserve e i fondi non possono essere distribuite ai soci durante la vita della Società Cooperativa.

4. La devoluzione del patrimonio sociale in caso di scioglimento della Società Cooperativa è regolata dal successivo articolo 32.

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TITOLO V - Organi sociali

Articolo 18 (Organi della società)

1.Sono organi della Società Cooperativa:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio Sindacale.

Articolo 19 (Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

2. Ogni socio della cooperativa ha diritto ad esprimere un voto in Assemblea. Possono intervenire in Assemblea tutti gli azionisti che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro soci.

3. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno e ogni volta che l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta scritta da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

4. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia.

5. La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'ordine del giorno, da inviarsi a ciascun socio, mediante lettera o fax o posta elettronica idonei a garantire la prova del ricevimento, almeno otto giorni liberi prima della data fissata per la riunione, ovvero da pubblicare su uno dei seguenti quotidiani almeno quindici giorni prima della data prevista: “SECOLO XIX”, “La Repubblica”, “Il Giornale”. Nello stesso avviso saranno indicati il giorno e l'ora della seconda convocazione per il caso che la precedente Assemblea non risulti regolarmente costituita o andasse deserta. L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la precedente.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. In ogni altro caso l'Assemblea può nominare essa stessa il proprio Presidente.

7. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario all’uopo designato.

Articolo 20 (Attribuzioni dell'Assemblea)

1. L'Assemblea ordinaria provvede tra l'altro:
all'approvazione del Bilancio;
alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
alla determinazione dei compensi e rimborsi spese spettanti al Consiglio di Amministrazione;
alla nomina del Collegio Sindacale, determinando i compensi spettanti ai suoi componenti;
alla nomina del Revisore Legale dei conti o della Società di Revisione, determinandone il compenso;
alla deliberazione sulle altre materie previste dall'art. 2364 cod. civ.

2. L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie riservatele dalla legge ai sensi dell'art. 2365 cod. civ. ed, in particolare, sulle modificazioni del presente Statuto e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Articolo 21 (Deliberazioni dell'Assemblea - Validità)

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora sia presente o comunque rappresentata la metà più uno dei voti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti o comunque rappresentati. Le delibere, in prima o in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei voti presenti o rappresentati in assemblea.

2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora sia presente o comunque rappresentata la metà più uno dei voti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti presenti o rappresentati. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti o comunque rappresentati e delibera con il voti favorevole dei tre quinti dei voti presenti o rappresentati in assemblea.

Articolo 22 (Rappresentanza nell'Assemblea - Voto per corrispondenza)

1. Il socio può farsi rappresentare da un socio con delega scritta da conservarsi da parte della Società Cooperativa. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell’Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all’impresa.

2. Ciascun socio non può rappresentare in assemblea più di dieci soci.

3. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione, o ad altro ente collettivo o istituzione, il legale rappresentante di questi rappresenta il socio in assemblea. In alternativa, conformemente a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 2372 c.c., i predetti enti giuridici possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto nella delega conferita dal socio.

4. Spetta al Presidente accertare la legittimità degli intervenuti, eventualmente anche per delega, in Assemblea.

5. Il voto può essere esercitato per corrispondenza nelle varie forme e con gli strumenti previsti dalla legge.

6. Quando è ammesso il voto per corrispondenza, l'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere per esteso il testo delle proposte di deliberazione suddividendole, ogni qual volta sia possibile, per punti autonomi in modo che il voto possa essere esercitato sui singoli punti. A ogni socio iscritto nel libro dei soci devono essere inviate le schede di voto, che sono depositate inoltre presso la sede della società Cooperativa.

7. Il voto per corrispondenza non può essere esercitato per delega e non deve implicare oneri aggiuntivi per il socio che se ne avvale.

8. Il voto per corrispondenza è espresso nelle forme stabilite dal Consiglio di Amministrazione ed è valido se pervenuto prima dell'apertura dell'assemblea.

9. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del quarto comma dell'art. 2366 c.c.) i luoghi audio e o video collegati a cura della società Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 23 (Consiglio di Amministrazione - Nomina)

1. La Società Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tredici membri, nominati dall'Assemblea.

2. La maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, ai sensi dell’art. 2542, secondo comma c.c..

3. Sei Amministratori saranno scelti fra persone designate dalla categoria dei Soci Fondatori, FI.L.S.E. S.p.A., Unione Regionale del Commercio del Turismo e dei Servizi della Liguria – Confcommercio, Confesercenti Regionale Ligure, nella proporzione di due per ciascuno.

4. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

5. Gli amministratori sono rieleggibili.

6. Se vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

7. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione decade. Gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea affinché provveda alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Gli amministratori rimasti in carica possono, nel frattempo, compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

8. Fuori dai casi previsti nel precedente comma 6, se vengono a cessare tutti i consiglieri, l'Assemblea per la nomina dei nuovi è immediatamente convocata dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 24 (Attribuzione del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione della società Cooperativa e può pertanto compiere tutti gli atti, sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione, e concludere tutti gli affari necessari, utili e/o opportuni per la realizzazione dell'oggetto sociale, con la sola eccezione di quanto tassativamente riservato dalla legge all'Assemblea.

2. Spetta, in particolare, al Consiglio di Amministrazione:
la determinazione degli orientamenti strategici, delle politiche di gestione del rischio di garanzia e l'approvazione delle modalità di rilevazione e valutazione dei rischi;
la concessione, la gestione e la revoca delle garanzie;
le decisioni in ordine all'ammissione, recesso ed esclusione dei soci anche mediante l'acquisto o il rimborso delle azioni a norma dell'art 2529 c.c.;
l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

3. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti di legge e di statuto, può delegare i suoi poteri ad un Comitato Esecutivo, composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque Consiglieri, determinando i limiti della delega. Il Presidente fa parte di diritto del Comitato Esecutivo. Per le riunioni del Comitato Esecutivo si applica la disciplina prevista per il Consiglio di Amministrazione, con termini di convocazione ridotti a tre giorni o, in caso di urgenza, ad un giorno prima.

4. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti di legge e di statuto, conferisce i poteri relativi all’esecuzione delle funzioni operative e di ordinaria amministrazione ad un Direttore Generale. Il Consiglio di Amministrazione impartisce le opportune direttive al Direttore Generale e può, in qualunque momento, avocare a sé operazioni rientranti nei poteri conferiti.

5. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione avoca a se le deliberazioni per le quali sussistano anomalie o conflitti di interessi.

6. Gli organi delegati devono riferire al Consiglio ed al Collegio Sindacale sulle decisioni assunte nell'ambito dei poteri come sopra conferiti, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società Cooperativa e dalle sue controllate con le modalità fissate dallo stesso Consiglio di Amministrazione e con periodicità, di norma, trimestrale.

7. Il Consiglio di Amministrazione riesamina periodicamente gli orientamenti strategici industriali e finanziari della Società Cooperativa, le politiche gestionali del rischio di garanzia e, nel caso di delega o conferimento di poteri, ne verifica l'attuazione e i contenuti operativi; valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile; verifica altresì il rispetto delle modalità di rilevazione e valutazione dei rischi.

Articolo 25 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede, o anche altrove purché in Italia, dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un quarto dei consiglieri. In quest'ultimo caso il Presidente deve convocare il Consiglio di Amministrazione non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. La convocazione è fatta mediante lettera ordinaria, telegramma, telefax, posta elettronica o altri mezzi telematici con prova di ricevimento, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno cinque giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; tuttavia, in caso di parità di voti, è validamente assunta la delibera per la quale ha espresso voto favorevole chi presiede.

4. Le riunioni dell'organo amministrativo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
che sia consentito accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

5. Il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto dal Segretario nominato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente che ha presieduto la riunione, unitamente a chi lo ha redatto.

Articolo 26 (Presidente, Vice Presidente)

1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono scelti dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, salvo i primi che vengono nominati dall’Assemblea.

2. Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

3. Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo. Lo stesso:
convoca, su delibera del Consiglio di Amministrazione, e presiede l'Assemblea dei soci;
convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;
adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
conferisce, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, mandati e procure per singoli atti o categorie di atti.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente ne esercita i poteri.

Articolo 27 (Rappresentanza della Società - Firma sociale)

1. Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà sia di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giudizio, sia di resistere in giudizio.

2. In caso di grave impedimento del Presidente, la firma sociale e la rappresentanza della Società Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano al Vice Presidente.

3. Il Consiglio può conferire , di volta in volta per singoli atti o per categorie di atti, la rappresentanza e la firma sociale al Direttore Generale.

Articolo 28 (Direttore Generale)

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale per l'esecuzione delle funzioni operative e di ordinaria amministrazione, definendo le sue attribuzioni.

2. Il Direttore Generale deve possedere i requisiti richiesti dalla vigente normativa legislativa, regolamentare e di vigilanza.

3. Il Direttore Generale:
su mandato del Consiglio di Amministrazione, cura gli aspetti operativi dell'amministrazione della Società Cooperativa, è il capo del personale e dirige tutti gli uffici e unità della Società Cooperativa;
partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio di Amministrazione, dell’eventuale Comitato Esecutivo;
firma la corrispondenza della Società Cooperativa;
compie gli atti o le categorie di atti per i quali gli sono stati conferiti i poteri dal Consiglio di Amministrazione;
previo conferimento dei relativi poteri da parte del Consiglio di Amministrazione, rappresenta la Cooperativa in giudizio,conferisce la procura ai difensori, segue l’andamento delle attività giudiziarie ed esprime proposte al Consiglio di Amministrazione in ordine alle liti da promuovere o a cui resistere, nonché proposte in ordine alle transazioni.

Articolo 29 (Collegio Sindacale)

1. L'assemblea nomina tre Sindaci effettivi, che compongono il Collegio, e due supplenti. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio.

2. Al Collegio Sindacale spettano le funzioni previste dall'art. 2403 - 1° comma c.c..

3. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Articolo 30 (Revisione legale dei conti)

1. La revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409 bis c.c., è esercitata da un Revisore legale o da una Società di revisione legale ai sensi del D.L. 39/2010. L'incarico della revisione legale è conferito, ai sensi di legge, dall'Assemblea dei Soci la quale determina il relativo corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica.

2. Il revisore o la società di revisione legale dei conti, anche mediante scambi di informazione con il Collegio sindacale:
verifica, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
certifica con apposita relazione di revisione un giudizio sul bilancio di esercizio. La relazione sul bilancio deve restare depositata presso la sede della Società Cooperativa durante i quindici giorni che precedono la riunione dell'Assemblea dei soci che approva il bilancio e finché quest'ultimo non sia approvato;
esercita le altre funzioni previste dalla legge.

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TITOLO VI - Norme transitorie e finali

Articolo 31 (Scioglimento - Liquidazione)

1. La Società Cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

2. In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri e obblighi.

3. In caso di cessazione della Società Cooperativa, il patrimonio sociale, adempiute tutte le obbligazioni sociali e restituito ai soci soltanto il capitale versato in misura non superiore al valore nominale, sarà devoluto a norma dell'articolo 13 comma 19 del D.L. 269/2003 convertito con Legge 326/2003.

4. In ogni caso le obbligazioni assunte dai soci rimarranno valide fino alla definizione di tutte le operazioni garantite dalla Società Cooperativa.

Articolo 32 (Devoluzione del patrimonio)

1. Ai sensi del comma 43 dell'art.13 del D.L. 269/2003 convertito con Legge 326/2003, la Società Cooperativa si obbliga a devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 comma quinto della Legge 31 gennaio 1992 numero 59, in caso di eventuale successiva fusione o trasformazione del Confidi stesso in enti diversi dal Confidi ovvero dalle Banche di cui al comma 29 dell'art.13 del D.L. 269/2003 convertito con Legge 326/2003.

Articolo 33 (Clausola compromissoria)

1. Qualsiasi controversia che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, salvo quelle che prevedano l'intervento del pubblico ministero, che possano sorgere tra i soci, tra di loro o con la Società Cooperativa o, tra la Società e amministratori, liquidatori e sindaci (ivi comprese le vertenze con soci receduti o esclusi o che abbiano comunque cessato di far parte della Società Cooperativa) saranno deferite ad un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Genova.

2. L'Arbitro provvederà in via di equità con lodo inappellabile – fatto salvo quanto previsto dall’art. 827 c.p.c. – senza formalità di procedura.

Articolo 34 (Norme di legge applicabili)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia di confidi e di società cooperative.

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